Statuto
24 Gennaio 2023 2023-01-25 0:06Statuto
Chi siamo
Statuto
Denominazione – Sede
ART. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile e’ costituita una associazione priva di personalità giuridica e senza fini di lucro, operante nelle attività sportive dilettantistiche, denominata Associazione Sportiva Dilettantistica IL CAMPO DEL CINABRO L’associazione ha sede in Roma, Via F. Chiappini, 16. Essa potrà essere trasferita in qualsiasi momento, sempre in Roma, con l’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.Scopo – Oggetto
ART. 2 – L’Associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e’ espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per scopi sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, proponendosi di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.ART. 3 – Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l’Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:
- organizzazione, promozione e sviluppo di attività sportive dilettantistiche dirette alla diffusione dello sport, in particolare nelle discipline orientali del Tai Ji Quan, del Qi Gong, delle attività sportive connesse a detta disciplina e di ogni altro sport o attività motoria che possa avere caratteristiche ludiche, agonistiche e culturali;
- attività didattica nella preparazione e svolgimento di corsi di avviamento allo sport, all’attività motoria e di mantenimento, e corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per la preparazione e lo svolgimento di corsi di avviamento alle attività psico-motorie attraverso corsi di formazione e di qualificazione per insegnanti – operatori nelle attività sportive; realizzare corsi di aggiornamento del personale di circoli didattici ed enti pubblici e privati;
- organizzare e promuovere la diffusione di attività didattiche, scientifiche, sportive ed artistiche che abbiano affinità elettive con le discipline orientali e che possano avere caratteristiche ludiche, sportive, agonistiche e culturali;
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- esercitare, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
Soci
ART. 4 – Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.ART. 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all’Associazione, impegnando- si ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. L‘adesione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente. In ogni caso e’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6 – La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei regolamenti.
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
- all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.
ART. 7 – I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale ordinario stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Recesso – Esclusione
ART. 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.ART. 9 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, e sono ope-ranti con effetto immediato. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
- che si renda moroso nel versamento delle quote sociali;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che osservi un comportamento verso gli altri soci e nei confronti di altre persone fisiche, associazioni o strutture con le quali l’Associazione intrattiene rapporti non improntate all’assoluta correttezza, buona fede o che non salvaguardi la sicurezza ed incolumità propria ed altrui
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione, agli altri soci, od ad eventuali altre persone fisiche, associazioni o strutture con le quali l’Associazione intrattiene rapporti.
ART. 10 – Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’art. 9.
Fondo Comune – Esercizio sociale
ART. 11 – Il fondo comune e’ indivisibile ed e’ costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.ART. 12 – L’esercizio sociale va dall’ 1 settembre di ciascun anno al 31 agosto dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Organi dell’Associazione
ART. 13 – Sono organi dell’Associazione:- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Assemblee
ART. 14 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso affisso nella sede dell’associazione e, se necessario, con comunicazione a ciascun associato a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione e deve essere emesso almeno quindici giorni prima dell’adunanza.ART. 15 – L’assemblea ordinaria.
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo con le modalità indicate dal Regolamento;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
ART. 16 – L’assemblea, di norma, e’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 17 – In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei componenti l’assemblea.
ART. 18 – L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario dell’assemblea e’ fatta dal Presidente dell’assemblea stessa.
Consiglio Direttivo
ART. 19 – Il Consiglio Direttivo e’ formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra i soci. I componenti del Consiglio restano in carica fino a revoca. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente, il Segretario. Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure dai membri del direttivo quando ne sia fatta domanda da almeno 5 membri. La convocazione e’ inoltrata almeno sette giorni prima della adunanza a mezzo lettera da spedire o consegnare, o posta elettronica, o a mezzo fax nei casi di urgenza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente e’ determinante. Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri finalizzati alla gestione dell’Associazione. A titolo esemplificativo, il Consiglio deve:- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
ART. 20 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, i quali rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Presidente
ART. 21 – Il Presidente, il quale viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente e’ attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 22 – Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.Regolamenti
ART. 23 – I regolamenti interni sono conformi ai contenuti del presente Statuto. Essi disciplinano gli aspetti economici, organizzativi, operativi e logistici delle attività dell’ associazione.Scioglimento
ART. 24 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti l’assemblea. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, , o al fine di perseguire finalità di utilità generale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.Norma finale
ART. 25 – Per quanto non é espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.L’ASD Il Campo del Cinabro mette a disposizione materiale didattico che si desidera divulgare.